E’ reato investire un gatto e non prestare soccorso

Investire un gatto e non prestargli i necessari soccorsi è reato: lo sostiene un Pubblico Ministero che ha ricorso in Cassazione per opporsi al proscioglimento, disposto dal giudice per l’udienza preliminare (GUP) di Busto Arsizio, nei confronti di una signora che, mentre stava uscendo con l’automobile dal cortile, investì accidentalmente un gatto ma, senza necessità e giustificazione alcuna, ometteva di prestare all’animale le dovute cure. La stessa, inoltre, aveva impedito a dei soccorritori di accedere all’interno del cortile al fine di recuperare il gatto per trasportarlo presso un veterinario e così il povero animale moriva dopo due giorni di agonia.

Denunciata per maltrattamento di animali, il GUP ne dispose il proscioglimento per “insussistenza del fatto”. A seguito del ricorso del PM, però, La III^ Sezione Penale della Cassazione ha ribaltato la questione: l’aver omesso di prestare il dovuto soccorso all’animale e aver ostacolato altri nel poterlo aiutare, ha cagionato la morte del micio, palesando, pertanto, la sussistenza del delitto di “Uccisione di animali”. Niente proscioglimento per l’investitrice, ma la Corte ha rimesso gli atti al PM il quale, in sede di istruttoria, dovrà provare che la condotta omissiva ha cagionato la morte del gatto.

COSA DICE LA LEGGE
La Legge n. 189 del 2004 ha introdotto nel Codice Penale il reato di “Uccisione di animali”.
L’art. 544 bis C.P. prevede che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.”
Tale delitto sussiste non solo quando la morte dell’animale deriva da sevizie o comportamenti cruenti, ma anche per condotte “omissive” come, nel nostro caso, non prestare soccorso all’animale o impedirne ad altri di poterlo fare.
Ricordiamo, con la Legge n. 120/10, l’introduzione “dell’Omissione di soccorso” di un animale ferito in un incidente stradale. L’art. 189, comma 9 bis, del CDS prevede infatti che, “chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu’ animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno e, in caso di violazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a 1.559”. Stesso obbligo spetta per le persone coinvolte in un incidente, ma in tal caso la sanzione per la violazione ammonta da euro 78 a euro 311.

COSA FARE
Se siamo testimoni di illeciti nei confronti degli animali o di omissione di soccorso ingiustificate è nostro diritto e dovere denunciare i colpevoli. L’Autorità di pubblica sicurezza competente provvederà a fare le indagini necessarie. In caso di incidente è opportuno contattare la Polizia Stradale e segnalare la presenza di animali feriti.

 

Fonte

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